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Variazione orario di lavoro: regole e limiti legali

Variazione orario di lavoro

È possibile richiedere una variazione dell’orario di lavoro? Cosa implica? Il datore di lavoro può imporla? Se il dipendente rifiuta rischia il licenziamento? In quest’articolo, rispondiamo a queste e ad altre domande.

Lavoro full time e part time: le differenze

Prima di addentrarsi nell’ambito della variazione risulta utile sapere che:

  • il rapporto di lavoro a tempo pieno (full time)prevede 40 ore lavorative settimanali, a meno che i CCNL di categoria non stabiliscano diversamente;
  • il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)conta meno di 40 ore settimanali.

E che, per giunta, esistono varie declinazioni del part-time:

  • part-time orizzontale, che prevede una riduzione di orario su base giornaliera; si lavora tutti i giorni per un orario minore rispetto a quello pieno;
  • part-time verticale, che implica una riduzione di orario su base settimanale, mensile o annuale; si lavora solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • part-time misto, quale combina le modalità di part-time orizzontale e verticale.

Variazione orario di lavoro: quando è ammissibile

Di seguito i due casi in cui è possibile procedere con una modifica all’orario di lavoro.

1. Su accordo delle parti

La variazione dell’orario di lavoro è ammessa se c’è accordo tra le parti, ossia tra il datore di lavoro e il dipendente. L’accordo deve risultare da atto scritto, altrimenti è nullo.

2. Per legge

La trasformazione da tempo pieno a part-time è ammissibile se richiesto dalla legge, il che può avvenire nelle seguenti ipotesi:

  • quando il lavoratore è affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti(cioè, malattie che si aggravano con il passare del tempo);
  • quando il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore sono affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
  • quando il dipendente assiste una persona convivente che abbia un’inabilità lavorativa totale e permanente e che necessiti di assistenza continua;
  • quando il lavoratore con figlio convivente minore di 13 anni o disabile gravefa richiesta di variazione dell’orario lavorativo.

Variazione orario di lavoro: quando non è ammissibile

Se non c’è il consenso del lavoratore la variazione è inammissibile. Questo in ragione del fatto che, al momento della stipula del contratto di lavoro, le parti hanno pattuito un determinato assetto di interessi produttivi ed economici. Di conseguenza, ogni modifica all’articolazione della prestazione lavorativa – specificatamente al monte ore, da part-time a tempo pieno o viceversa – non può essere una decisione assunta unilateralmente dall’azienda.

Rifiuto della variazione: il dipendente può essere licenziato?

Pe le ragioni appena esaminate, la risposta è no.

Ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 61/2000, il rifiuto del lavoratore alla variazione dell’orario di lavoro non costituisce un giustificato motivo di licenziamento.

Attenzione, però: esiste un’eccezione.

L’eccezione: quando il licenziamento è legittimo

Secondo la Cassazione il datore di lavoro può licenziare il dipendente che abbia rifiutato la variazione dell’orario lavorativo se è motivato non dal rifiuto del lavoratore, ma dall’impossibilità di utilizzare diversamente la prestazione del dipendente. In altre parole, quando la situazione economica dell’azienda è tale da rendere necessaria una revisione dell’organizzazione del personale (si veda: tipi di licenziamento, il giustificato motivo oggettivo).

Si pensi al caso di un’azienda che non riesca più a sostenere i costi di un lavoratore a tempo pieno e pertanto, quale alternativa al suo licenziamento, gli proponga una riduzione dell’orario. In questo caso, il diniego del dipendente legittimerà il datore a recedere dal rapporto, non potendo impiegarlo altrimenti e sostenerne le spese.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in tal caso, è onere del datore provare:

  • le ragioni economiche dalle quali deriva la necessità di una modifica all’orario di lavoro;
  • l’offerta di trasformazione fatta al lavoratore e da quest’ultimo declinata;
  • il rapporto di causalità tra le esigenze di mutamento dell’orario lavorativo e il licenziamento.

 

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