
Analizziamo il quadro normativo e i requisiti tecnici per l’ammissione delle prove digitali in tribunale.
Prove digitali: quali sono
Per prove digitali si intendono tutte quelle informazioni o dati che possono essere estratti da dispositivi elettronici o sistemi digitali, tra cui:
- computer e server;
- smartphone e tablet;
- dispositivi di archiviazione esterni (hard disk, pen drive);
- sistemi di cloud storage.
Le prove digitali possono assumere molteplici forme, tra cui:
- file di testo o documenti (come e-mail, report, contratti);
- conversazioni su piattaforme di messaggistica e social media;
- file multimediali (foto, video, registrazioni audio);
- cronologie di navigazione e log di sistema;
- metadati associati a file e documenti.
A occuparsi di identificare, preservare, recuperare, analizzare e presentare prove digitali ammissibili nei procedimenti penali e civili è l’informatica forense.
Prove digitali: la presentazione in giudizio
I principi di ammissibilità
La prova digitale, per sua stessa natura, può essere alterata, corrotta o distrutta da gestioni e analisi inadeguate. Motivo per cui, la prova e il suo trattamento devono sottostare alle norme di conformità internazionali. L’ISO/IEC 27037 detta – in merito alle procedure di identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle prove digitali – 4 linee guida:
- verificabilità: le attività svolte durante la gestione della prova devono essere documentate in modo da poter essere ripercorse e così verificate, cioè valutate;
- ripetibilità: le operazioni eseguite durante il trattamento della prova devono poter essere ripetute utilizzando le stesse procedure, lo stesso metodo e gli stessi strumenti nelle stesse condizioni e portare agli stessi risultati;
- riproducibilità: gli stessi risultati devono poter essere ottenuti anche utilizzando strumenti diversi in condizioni diverse ma seguendo lo stesso metodo di misurazione;
- giustificabilità: ogni decisione soggettiva presa durante la gestione della prova deve essere giustificata; il che significa che i tecnici forensi devono dimostrare di ver agito sempre al meglio, cioè in funzione dell’acquisizione di tutte le prove rilevanti.
In Italia, inoltre, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e il Regolamento eIDAS forniscono il quadro normativo che definisce l’ammissibilità delle prove digitali in tribunale.
In altri termini, sanciscono che una prova digitale ha valore legale se rispetta i seguenti criteri:
- autenticità, la prova deve poter essere ricondotta inequivocabilmente a una fonte certa, identificabile e verificabile;
- integrità, i dati non devono essere stati alterati o modificati dall’acquisizione alla presentazione;
- affidabilità, la prova deve essere raccolta e conservata secondo criteri che garantiscano la sua integrità e la catena di custodia.
- immodificabilità, il contenuto della prova non deve poter essere alterato successivamente alla sua acquisizione;
- tracciabilità, deve essere possibile ricostruire in maniera precisa l’origine della prova e le operazioni compiute su di essa;
- pertinenza, le informazioni raccolte devono essere rilevanti per il procedimento legale in corso;
- sufficienza, devono essere raccolte tutte le prove informatiche necessarie al caso, evitando omissioni o carenze, in base alle circostanze del caso e ai limiti legali applicabili.
I formati accettati
Le prove digitali devono essere presentate in formati riconosciuti e accettati dal sistema giudiziario, per garantire l’immodificabilità e la tracciabilità. Di seguito, i formati comunemente ammessi.
- File di testo e documenti: pdf (preferibilmente con firma digitale), doc, docx, odt, txt.
- File immagine: jpeg, png, tiff, bmp.
- File audio: wav, mp3, aiff.
- File video: mp4, avi, mkv, mov.