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Prove digitali: quando sono ammissibili in giudizio?

Prove digitali

Analizziamo il quadro normativo e i requisiti tecnici per l’ammissione delle prove digitali in tribunale.

Prove digitali: quali sono

Per prove digitali si intendono tutte quelle informazioni o dati che possono essere estratti da dispositivi elettronici o sistemi digitali, tra cui:

  • computer e server;
  • smartphone e tablet;
  • dispositivi di archiviazione esterni (hard disk, pen drive);
  • sistemi di cloud storage.

Le prove digitali possono assumere molteplici forme, tra cui:

  • file di testo o documenti (come e-mail, report, contratti);
  • conversazioni su piattaforme di messaggistica e social media;
  • file multimediali (foto, video, registrazioni audio);
  • cronologie di navigazione e log di sistema;
  • metadati associati a file e documenti.

A occuparsi di identificare, preservare, recuperare, analizzare e presentare prove digitali ammissibili nei procedimenti penali e civili è l’informatica forense.

Prove digitali: la presentazione in giudizio

I principi di ammissibilità

La prova digitale, per sua stessa natura, può essere alterata, corrotta o distrutta da gestioni e analisi inadeguate. Motivo per cui, la prova e il suo trattamento devono sottostare alle norme di conformità internazionali. L’ISO/IEC 27037 detta – in merito alle procedure di identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle prove digitali – 4 linee guida:

  1. verificabilità: le attività svolte durante la gestione della prova devono essere documentate in modo da poter essere ripercorse e così verificate, cioè valutate;
  2. ripetibilità: le operazioni eseguite durante il trattamento della prova devono poter essere ripetute utilizzando le stesse procedure, lo stesso metodo e gli stessi strumenti nelle stesse condizioni e portare agli stessi risultati;
  3. riproducibilità: gli stessi risultati devono poter essere ottenuti anche utilizzando strumenti diversi in condizioni diverse ma seguendo lo stesso metodo di misurazione;
  4. giustificabilità: ogni decisione soggettiva presa durante la gestione della prova deve essere giustificata; il che significa che i tecnici forensi devono dimostrare di ver agito sempre al meglio, cioè in funzione dell’acquisizione di tutte le prove rilevanti.

In Italia, inoltre, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e il Regolamento eIDAS forniscono il quadro normativo che definisce l’ammissibilità delle prove digitali in tribunale.

In altri termini, sanciscono che una prova digitale ha valore legale se rispetta i seguenti criteri:

  • autenticità, la prova deve poter essere ricondotta inequivocabilmente a una fonte certa, identificabile e verificabile;
  • integrità, i dati non devono essere stati alterati o modificati dall’acquisizione alla presentazione;
  • affidabilità, la prova deve essere raccolta e conservata secondo criteri che garantiscano la sua integrità e la catena di custodia.
  • immodificabilità, il contenuto della prova non deve poter essere alterato successivamente alla sua acquisizione;
  • tracciabilità, deve essere possibile ricostruire in maniera precisa l’origine della prova e le operazioni compiute su di essa;
  • pertinenza, le informazioni raccolte devono essere rilevanti per il procedimento legale in corso;
  • sufficienza, devono essere raccolte tutte le prove informatiche necessarie al caso, evitando omissioni o carenze, in base alle circostanze del caso e ai limiti legali applicabili.

I formati accettati

Le prove digitali devono essere presentate in formati riconosciuti e accettati dal sistema giudiziario, per garantire l’immodificabilità e la tracciabilità. Di seguito, i formati comunemente ammessi.

  • File di testo e documenti: pdf (preferibilmente con firma digitale), doc, docx, odt, txt.
  • File immagine: jpeg, png, tiff, bmp.
  • File audio: wav, mp3, aiff.
  • File video: mp4, avi, mkv, mov.

 

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