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Licenziamento per malattia: è consentito?

Licenziamento per malattia

Licenziamento per malattia: il divieto generale

Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore, in quanto:

  • gli attribuisce il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (il cosiddetto periodo di comporto) così che possa recuperare e rientrare in servizio;
  • gli riconosce il diritto a percepire la retribuzione o un’indennità (nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità).

Ciò detto, dunque, il nostro ordinamento sancisce il diritto del lavoratore in malattia a conservare il proprio posto di lavoro e, conseguentemente, il generale divieto per il datore di lavoro di licenziare il proprio dipendente a causa della sua malattia.

Attenzione però: il legislatore ha previsto dei casi in cui il licenziamento, nonostante la malattia, è giustificato.

Licenziamento per malattia: quando è possibile

Esaminiamo alcune delle circostanze che contravvengono al generale divieto di licenziamento per malattia, legittimandolo.

Superamento del periodo di comporto

Il periodo di comporto è quel periodo di astensione dal lavoro dovuto a malattia o infortunio, durante il quale – come sopra indicato – il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. Ma se l’assenza del lavoratore supera tale periodo – la cui durata massima è disciplinata dai contratti collettivi nazionali (CCNL) – il datore di lavoro è legittimato a recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2110 del Codice civile.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha recentemente affermato (Cass. civ. Sez. lavoro, 02/05/2024, n. 11731) che se l’impiegato, dopo il decorso del periodo di comporto, continui a versare in una situazione di salute precaria e ciò sia noto al datore di lavoro, quest’ultimo non può procedere al licenziamento. Il periodo di comporto trova quindi alcune deroghe; in particolare non si applica in situazioni come:

  • malattie causate da infortuni sul lavoro dovuti a negligenza del datore di lavoro nell’adozione delle misure di sicurezza;
  • assenze per patologie gravi che richiedono la sottoposizione del lavoratore a terapie salvavita;
  • congedi di 30 giorni per assistenza a invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa oltre il 50%;
  • malattie connesse alla gravidanza.

Inidoneità alla mansione

La legge consente il licenziamento del lavoratore rientrato a seguito di un periodo di malattia qualora egli non sia più in grado di svolgere le sue precedenti mansioni a causa delle sue mutate condizioni fisiche.

In questi casi, però, prima di procedere alla recessione dal contratto, il datore ha l’obbligo (c.d. obbligo di repêchage) di vagliare la ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda, di verificare cioè la possibilità di affidargli mansioni equivalenti o incarichi alternativi compatibili con la sua condizione di salute.

Irreperibilità alle visite fiscali

Per godere a pieno titolo delle assenze per malattia il lavoratore deve – oltre che farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante, da trasmettere all’INPS – essere reperibile, presso l’indirizzo abituale o il domicilio, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia per l’eventuale visita del medico fiscale. Risultare irreperibile a tali visite è motivo di licenziamento, nonostante la malattia.

Falsa malattia

Per falsa malattia s’intende l’uso improprio e fraudolento del diritto ad assentarsi dal lavoro per scopi che esulano dalla cura, evadendo volutamente le responsabilità contrattuali.

Un lavoratore può incorrere nella falsa malattia in 2 modi:

  • simulando una condizione patologica inesistentee inducendo il proprio medico a rilasciare un certificato medico;
  • pregiudicando o ritardando volontariamente la guarigioneda una reale condizione di malattia, al fine di posticipare il rientro a lavoro.

La falsa malattia è motivo di licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro. Oltre che, in taluni casi, perseguibile penalmente.

Doppio lavoro

Deroga al generale divieto di licenziamento sopra esaminato il caso in cui il dipendente, durante il periodo di astensione dal lavoro per malattia – seppur realmente accertata – intraprenda un doppio lavoro, ossia un’attività lavorativa alternativa, nell’interesse di altri datori di lavoro (tanto più se per aziende concorrenti).

 

Fonti e approfondimenti

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