
Un amministratore infedele può, direttamente o indirettamente, inficiare la stabilità finanziaria e l’immagine pubblica di una società. Analizziamo la questione nel dettaglio.
Amministratore: chi è?
L’amministratore è la persona fisica o giuridica a cui è affidata la gestione di una società; ha il compito di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’attività economica intrapresa (oggetto sociale). I suoi oneri includono, più specificatamente:
- gli obblighi fiduciari, per cui è tenuto ad agire sempre nell’interesse della società e dei suoi soci;
- la rappresentanza legale, nei confronti dei terzi e in giudizio;
- le responsabilità civili e penali, per cui è tenuto a rispondere per i danni causati alla società, ai soci o ai terzi per violazione dei doveri legali e contrattuali;
- la gestione operativa e strategica.
È possibile nominare più amministratori, quali formano il cosiddetto consiglio di amministrazione, con possibilità di delegare specifiche funzioni solo a uno di essi (il cosiddetto amministratore delegato).
Se, al contrario, l’incarico di gestione viene affidato a un solo soggetto, si parla di amministratore unico.
Amministratore infedele: cosa significa?
Un amministratore è definito infedele quando:
- viola gli obblighi di diligenza, lealtà e correttezza nei confronti della società;
- compie atti di mala gestio che causano danni economici alla società;
- abusa dei suoi poteri allo scopo di ottenere vantaggi personali a discapito della società.
Amministratore infedele: cosa dice la legge?
Esaminiamo tre casi concreti di infedeltà dell’amministratore.
Il divieto di concorrenza dell’amministratore
L’articolo 2390 del Codice civile sancisce che:
“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.”
È dunque infedele quell’amministratore che svolge un’attività concorrente, e quindi simile, a quella svolta nella società. La concorrenza si valuta in base all’attività effettiva svolta dalla società, non in base all’oggetto sociale.
Scopo della norma è infatti quello di evitare che l’amministratore, durante il suo incarico, si trovi in situazioni di antagonismo con la società.
Il conflitto d’interessi degli amministratori
L’articolo 2391 del Codice Civile stabilisce che:
“L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico”.
La norma disciplina il conflitto d’interessi degli amministratori, il quale si verifica quando l’amministratore ha un interesse esterno alla società che interferisce con il suo incarico sociale. E quindi, da un lato, si tutela la trasparenza – imponendo agli amministratori di dichiarare preventivamente la propria posizione conflittuale – dall’altro si sanziona l’illecito vantaggio, quello ottenuto sfruttando le informazioni acquisite per via della propria posizione nell’ambito dell’organizzazione sociale.
L’infedeltà patrimoniale dell’amministratore
L’articolo 2634 del Codice civile, invece, recita:
“Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.”
La norma punisce quell’amministratore infedele che consapevolmente, a proprio beneficio, provoca danni economici alla società che gestisce. È quindi una fattispecie delittuosa a dolo specifico.
Amministratore infedele: cosa fare per difendersi?
Una società che abbia sospetti sulla condotta dell’amministratore può:
- condurre audit interni, per identificare irregolarità o anomalie nelle operazioni finanziarie e gestionali;
- ingaggiare un’agenzia investigativa specializzata in indagini aziendali, per la raccolta e la documentazione di prove legalmente valide, quindi ammissibili in sede di giudizio;
- richiedere una consulenza legale specializzata in diritto societario, per l’elaborazione di una strategia legale difensiva, per negoziare accordi e risoluzioni alternative delle controversie, e per assistenza in caso di revoca e sostituzione dell’amministratore.